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Straordinari detassati dalla busta paga di luglio

di Enzo De Fusco

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Venerdí 23 Maggio 2008

Straordinari e premi di produttività tassati con un'imposta sostitutiva ridotta, che comprende anche le addizionali Irpef. Scompare l'esenzione fiscale fino a 258,2 euro per le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze e la completa esenzione sui sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Sono alcune delle disposizioni contenute nella bozza di decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri di mercoledì.

La disposizione più attesa riguarda la tassazione ridotta delle somme corrisposte per l'incremento della produttività che la bozza di decreto identifica nel lavoro straordinario, nel lavoro supplementare e nelle clausole elastiche, nonché sui premi di produttività ed efficienza organizzativa. Viene stabilito che «nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008» sono soggette ad imposizione sostitutiva del 10% «le somme erogate» nei limiti di 3mila euro, per chi nel 2007 ha percepito redditi di lavoro dipendente fino a 30mila euro. La norma, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fa riferimento a un principio di cassa – cioè il riferimento è al periodo in cui le somme sono state pagate – indipendentemente da quando esse siano maturate. In altri termini, gli straordinari svolti a giugno e corrisposti nella busta paga di luglio possono fruire della detassazione. Lo stesso vale per arretrati di straordinari che vengono corrisposti nello stesso periodo.

Per quanto riguarda il lavoro supplementare per chi è part-time vale la stessa regola del lavoro straordinario. Diverso sembra il criterio da adottare per le clausole elastiche (la possibilità del datore di lavoro di modificare l'orario della prestazione). La norma chiarisce che sono agevolate le somme relative «alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto». Pertanto, in questo caso sembrerebbe che si debba fare riferimento a un criterio di competenza e non di cassa. Peraltro, la detassazione si applica solo alle clausole elastiche relative a contratti di lavoro a tempo parziale sottoscritto dopo l'entrata in vigore del decreto.
Oltre agli straordinari, sono agevolate anche le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Tuttavia, non è chiaro se il beneficio fiscale si somma all'altra agevolazione prevista dalla legge 247/2007, il cui decreto ministeriale attuativo prevede una detrazione fiscale del 23% su un importo massimo di 350 euro. Le due disposizioni non sembrano incompatibili e quindi non è escluso che il doppio beneficio fiscale possa coesistere. Infatti, l'imposta sostitutiva si applica – entro i limiti di reddito e di plafond ricordati – alla generalità dei lavoratori del settore privato. Il beneficio previsto dalla legge 247/2007 si applica se la somma ha origine in un contratto di secondo livello depositato alla direzione provinciale del Lavoro e sempre che l'azienda venga autorizzata dall'Inps.

Trattandosi di un'imposta sostitutiva del 10% il lavoratore non beneficia, su queste somme, delle detrazioni di imposta . Questo significa che in alcuni casi il nuovo regime fiscale potrebbe non essere conveniente come per le somme a titolo di lavoro supplementare corrisposte ai lavoratori part-time con un reddito di circa 750 euro mensili. Per questo motivo, il lavoratore può scegliere di applicare il regime ordinario.

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